STATUTO DELLA CAMERA PENALE FRIULANA

Testo approvato dall'Assemblea dei soci del 27 giugno 2025


  • Art. 1 - Denominazione

    La Camera Penale Friulana (C.P.F.), costituita in Associazione non riconosciuta già con atto notaio Rubini n. 51690 Rep. n. 10092 fasc. in data 23.10.1963, è associazione volontaria senza scopo di lucro dei Penalisti friulani.

    La Camera Penale Friulana aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane, conformandosi alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio delle Camere Penali.

    §

    Art. 2 - Sede

    L’Associazione ha sede presso l’Ordine degli Avvocati di Udine.

    Il mutamento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto dell’Associazione e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

    §

    Art. 3 - Durata

    L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

    §

    Art. 4 - Scopo

    Scopo dell’Associazione è quello di:

    1. promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione;

    2. operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

    3. tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura;

    4. promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;

    5. vigilare sulla corretta applicazione della legge;

    6. affermare che il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo, e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato;

    7. rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;

    8. promuovere e sviluppare il senso della deontologia;

    9. assistere i colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;

    10. tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;

    11. promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci e dei difensori di ufficio

    12. assistere i giovani colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale, promuovendo le opportune iniziative;

    13. promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l’Unione Triveneta delle Camere Penali e con le altre Associazioni forensi;

    14. mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, mediante proposte ed iniziative nell’interesse dei soci e della classe forense.

    Per la realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione può:

    1. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;

    2. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;

    3. sviluppare l’attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini, intrattenendo rapporti anche con le strutture universitarie, in particolare con quelle locali;

    4. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;

    5. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;

    6. istituire borse di studio;

    7. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;

    8. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali.

    L’Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

    Ai fini delle sue attività l’Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura, anche privata, e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali.

    I proventi delle attività poste in essere dall’Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

    §

    Art. 5 - Soci

    Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali che svolgono continuativamente, anche se non in via esclusiva, attività in campo penale o che sono motivatamente interessati alla medesima.

    Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.

    Non potrà più aderire all’Associazione il socio già dichiarato decaduto o espulso da questa o altra Camera Penale Italiana, salva apposita e motivata delibera del Consiglio Direttivo in carica.

    L’adesione ad altre Camere Penali deve essere dichiarata al momento della richiesta di adesione alla Camera Penale Friulana di Udine.

    Essa è incompatibile con l’esercizio del diritto di voto e di elettorato all’interno della Camera Penale di Udine.

    L’adesione si intende perfezionata, ove il Consiglio Direttivo nulla eccepisca, con apposita e motivata delibera, dopo l’effettivo versamento della quota sociale, nel preciso momento in cui il richiedente faccia pervenire al medesimo Consiglio Direttivo l'apposita dichiarazione di accettazione dello Statuto della C.P.F. da lui debitamente sottoscritta e ciò anche via PEC.

    Ove il Consiglio Direttivo non intenda consentire all’adesione ha l’obbligo di comunicarne dettagliatamente i motivi a mezzo di raccomandata A.R.

    L'adesione è annuale, dura per tutto il corso dell’anno solare in cui avviene e deve essere rinnovata ogni anno entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il termine per il rinnovo dell’iscrizione va comunicato a tutti i Soci con congruo anticipo rispetto alla scadenza e comunque entro la fine dell’anno solare corrente per quello successivo.

    In qualsiasi momento dell'anno intervenga l'adesione, la medesima è valida esclusivamente per l'anno solare in cui avvenga anche ove lo stesso volga al termine.

    §

    Art. 6 - Cessazione da socio

    I Soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione.

    Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto o con altro mezzo equipollente al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

    La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:

    a) che tengano comportamenti gravemente contrari o incompatibili con gli scopi e le prerogative dell’Associazione, ovvero con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

    b) che non eseguano in tutto o in parte ogni altro versamento, diverso dalla quota sociale, richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale.

    Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo di raccomandata A.R. il quale, entro dieci giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

    Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore.

    Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dal Collegio.

    Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

    §

    Art. 7 - Organi dell'Associazione

    Sono organi dell’Associazione:

    A. l’Assemblea dei soci;

    B. il Presidente;

    C. il Consiglio Direttivo;

    D. il Collegio dei probiviri;

    E. il Collegio dei revisori, ove nominato.

    §

    Art. 8 - Assemblea

    L’Assemblea è formata da tutti i soci.

    L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza o incompatibilità nell’ordine dal Vicepresidente, dal Tesoriere o dal Consigliere più anziano di età, ogniqualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quarto del numero dei soci. In quest’ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro sette giorni in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dal deposito della richiesta, includendo all’ordine del giorno i punti segnalati.

    Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

    Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

    L’Assemblea Ordinaria si riunisce, di regola, almeno una volta all’anno. Essa:

    1. elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;

    2. modifica lo Statuto dell’Associazione, o ne trasforma lo stato giuridico e ciò con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti ;

    3. scioglie l’Associazione con deliberazioni a maggioranza dei quattro quinti degli iscritti;

    4. approva le norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto;

    5. approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

    All'Assemblea hanno diritto di voto i soli soci già iscritti al momento della convocazione della medesima.

    §

    Art. 9 - Convocazione dell’Assemblea - Rappresentanza dei soci

    L’Assemblea è convocata mediante invio, almeno sette giorni prima, di apposita comunicazione via mail o altro mezzo, anche informatico, scelto da chi convoca e ritenuto idoneo al raggiungimento del fine, a tutti i soci con l’indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell’ordine del giorno da discutere e deliberare e le indicazioni della eventuale seconda convocazione.

    Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; tuttavia, nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

    Le delibere dell’Assemblea sono a disposizione dei soci che le richiedano.

    §

    Art. 10 - Presidente

    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione assicurando l’unità di indirizzo e la collegialità delle scelte.

    Egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

    In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; la sostituzione costituisce prova dell’assenza o impedimento dello stesso.

    Il Presidente svolge le sue funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico, secondo gli importi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

    Il Presidente rimarrà in carica due anni e sarà rieleggibile in seguito una sola volta sempre per due anni, a prescindere da eventuali precedenti mandati nel Consiglio Direttivo.

    La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente dell’Ordine o di Presidente del Consiglio di Disciplina o di Presidente in organi rappresentativi delle categorie forensi senza eccezione alcuna.

    §

    Art. 11 - Tesoriere

    Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Tesoriere, il quale gestisce il patrimonio dell’Associazione; effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali e provvede ai pagamenti, predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo annuale che deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori, ove esistente.

    §

    Art. 12 - Consiglio Direttivo

    L’Associazione è coordinata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea, che dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili in seguito al massimo altre tre volte consecutivamente. Il numero dei consiglieri è determinato volta per volta dall’Assemblea elettorale.

    Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo ne coopta in pari numero individuandoli sulla scorta dei risultati elettorali in ordine di preferenza, nel rispetto delle quote di genere come più avanti determinate. Tuttavia, se si dimette contestualmente la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio si intende decaduto.

    Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

    Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

    Il Consiglio Direttivo ha il potere di:

    1. elaborare ed approvare i programmi di formazione e aggiornamento professionale dei soci e dei giovani colleghi, e gestire scuole e corsi di formazione organizzati o patrocinati dall’Unione delle Camere Penali Italiane;

    2. determinare la quota associativa annuale e assumere ogni altra delibera di carattere economico;

    3. assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività fra i soci;

    4. vagliare le richieste di adesione e la regolarità sia dei versamenti della quota sociale sia della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dello Statuto della C.P.F. nonché l’effettivo e motivato interesse di adesione all’Associazione; tale insindacabile valutazione potrà essere delegata ad apposita Commissione;

    5. elaborare norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto da sottoporre all’Assemblea;

    6. nominare i Delegati al congresso nazionale dell’Unione;

    7. nominare, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni, definendone gli incarichi.

    Il Consiglio svolge altresì funzioni consultive, se richiesto, nei confronti del Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane e della Giunta.

    I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

    Decade dalla carica di Consigliere l'eletto che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipi ai Consigli Direttivi regolarmente convocati.

    Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con cadenza almeno trimestrale.

    §

    Art. 14 - Collegio dei Probiviri

    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea.

    Il Collegio dura in carica due anni e sarà rieleggibile in seguito una sola volta sempre per due anni.

    Il Collegio controlla le attività amministrative e contabili dell’Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all’assemblea.

    Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore.

    I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati dal Consiglio Direttivo.

    Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci nonché di decidere in merito ai ricorsi avverso le delibere di decadenza dalla qualità di socio, in ciò libero nelle forme e nella procedura.

    La decisione del Collegio dovrà essere motivata e comunicata al Consiglio Direttivo e agli interessati tramite PEC.

    §

    Art. 15 - Regolamento elettorale

    1. Convocazione dell’Assemblea e presentazione delle candidature. Elettorato attivo e passivo

    Il Consiglio Direttivo uscente, rappresentato dal Presidente o da altro componente individuato dal Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea elettorale con le modalità previste dall’articolo 9 del presente Statuto almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la votazione, indicando nell’avviso di convocazione la durata di apertura del seggio elettorale.

    Le votazioni avverranno ogni due anni a far data dall’ultima Assemblea elettorale, nel giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

    Le candidature al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri, individuali o collettive, devono pervenire tramite P.E.C. al Segretario entro dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea elettorale.

    Possono votare e sono eleggibili tutti gli Avvocati regolarmente iscritti alla Camera Penale Friulana alla data in cui viene emessa la convocazione dell’Assemblea elettorale e che abbiano presentato la propria candidatura nelle forme e nei termini di cui al comma tre della presente rubrica.

    §

    2. Ufficio elettorale

    L’Ufficio elettorale è composto da tre soci, di cui uno designato dal Consiglio Direttivo uscente, anche fra i suoi membri.

    L’Assemblea elettorale nomina due membri, scelti fra soci che non siano candidati o membri del Consiglio Direttivo uscente.

    L’Ufficio elettorale elegge il suo Presidente fra i due scrutatori nominati dall’Assemblea. Lo scrutatore designato dal Consiglio Direttivo uscente funge da Segretario dell’Ufficio elettorale.

    §

    3. Modalità di espressione del voto

    Il voto di ciascun socio è uguale, libero e segreto.

    Il Consiglio Direttivo uscente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, dirama fra gli iscritti l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri.

    L’Ufficio elettorale garantisce adeguatamente ai soci presenti all’Assemblea la conoscenza dell’elenco dei candidati, per i quali possono essere validamente espresse le preferenze.

    L’elettore può esprimere su una scheda bianca un numero di preferenze al massimo pari a quanti sono i membri da eleggere del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

    Non è ammesso il voto per delega.

    È ammesso il voto per corrispondenza, che può essere espresso per lettera in busta chiusa da far pervenire al Segretario del Consiglio Direttivo almeno il giorno della data dell’Assemblea in prima convocazione, con modalità che garantiscano che garantiscano la regolarità del voto, l’anonimità della scheda e la libertà di scelta, che l’Ufficio elettorale inserisce nell’urna, dopo averla estratta dalla busta ricevuta ancora chiusa dal Segretario del Consiglio Direttivo uscente.

    §

    4. Scrutinio ed esito delle elezioni

    Terminate le operazioni di voto, l’Ufficio elettorale inizia immediatamente lo scrutinio, a porte aperte.

    L’Ufficio elettorale garantisce la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e dei risultati dello spoglio delle schede.

    Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

    L’Ufficio elettorale provvede ad escludere dagli eletti i candidati che versino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

    La rappresentanza di un genere all’interno del Consiglio Direttivo deve essere garantita in misura pari ad almeno un terzo. Se all’esito delle elezioni essa è inferiore, si scorre la lista dei candidati che hanno ottenuto voti per consentire il rispetto della proporzione sopra indicata. In caso di parità di voti prevale il candidato che ha la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Udine.

    §

    5. Risoluzione di controversie

    Se sorgono contestazioni sulla regolarità delle operazioni elettorali o sull’esito delle votazioni, l’Ufficio elettorale decide a maggioranza, al più presto e senza formalità.

    Le contestazioni devono perentoriamente essere sollevate al più tardi subito dopo la fine dello spoglio delle schede.

    Delle contestazioni e della motivazione della decisione sulle stesse è fatta menzione sul verbale delle operazioni di scrutinio.

    Al termine delle operazioni elettorali, l’Ufficio elettorale effettua la proclamazione degli eletti trasmettendo al Consiglio Direttivo il verbale delle operazioni di scrutinio con gli allegati.

    §

    Art. 16 - Esercizio sociale - Bilancio

    L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

    Il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente nonché il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

    I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione fino al giorno precedente l’Assemblea convocata per la loro approvazione, e a disposizione di tutti i soci.

    La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

    Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

    §

    Art. 17 - Patrimonio

    Il patrimonio sociale è costituito:

    a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

    b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;

    c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;

    d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

    §

    Art. 18 – Scioglimento e Liquidazione

    L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

    a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

    b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

    In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

    §

    Disposizioni finali- norme transitorie

    1. Entrata in vigore

    Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea convocata per l’approvazione del presente Statuto stesso.

    2. Rinvio

    Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia.