Rimessa alle SS.UU. la questione dell’applicabilità ai processi in corso della messa in prova per l’

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Cass. Pen., sez. IV, ordinanza 9 luglio 2014 (dep. 11 luglio 2014), n. 30559

 

 

 

VICENDA IN FATTO

 

L’imputato propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza d’appello che conferma la sentenza di condanna in primo grado per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, aggravato dall’avere provocato un incidente stradale. Prima dell’udienza, deposita una richiesta di sospensione del processo con messa in prova ai sensi dell’artt. 168bis e ss. c.p. e 464bis e ss. c.p.p (introdotti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67). La sezione IV rimette la questione dell’applicabilità di tale disciplina al procedimento in corso alle SS.UU. per la delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto.

 

LA QUESTIONE GIURIDICA

 

La disciplina processuale della messa in prova per gli imputati adulti prevede un termine finale di presentazione della richiesta (con diversificazioni collegate ai differenti procedimenti, artt. 464 ss. c.p.c.). In assenza di una disciplina transitoria prevista espressamente dalla L. 67/2014, si pone la questione se la nuova disciplina possa trovare applicazione anche nel processo che abbia già superato la fase processuale in cui si colloca il termine ultimo previsto dalla disciplina vigente.
A livello sistematico, l’istituto presenta profili di carattere sia sostanziale (causa di estinzione del reato), sia processuale (termini processuali per la proposizione della richiesta). Gli effetti sostanziali potrebbero deporre per l’applicazione della disciplina ai processi pendenti, per il principio della retroattività della lex mitior, come interpretato dalla giurisprudenza e dalle fonti internazionali e comunitarie (v. riferimenti al n. 6)
A favore della soluzione contraria si può notare che tale principio non è tuttavia al contempo un principio dell’ordinamento processuale (retto dal canone tempus regit actum). La giurisprudenza costituzionale (sent. n. 236 del 2011) ha inoltre affermato che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività della lex mitior può subire deroghe o limitazioni, purché sorrette da una valida giustificazione: esso presuppone poi una omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo e riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena (esclusa quindi una modifica favorevole alla disciplina della prescrizione).
Il collegio rimettente osserva che, accogliendo quest’ultima soluzione, si verificherebbe una disparità di trattamento tra imputati il cui processo è pendente prima del termine processuale di presentazione della richiesta e imputati il cui processo si trova in una fase più avanzata: il principio della lex mitior – pur non trovando la medesima copertura costituzionale dell’irretroattività della norma incriminatrice (art. 25 c. 2 Cost.) – avrebbe dunque un fondamento costituzionale nel principio di eguaglianza. Tali considerazioni porterebbero a preferire la prima soluzione (più garantista), individuando al contempo il giudice competente per tale applicazione transitoria dell’istituto (fra il giudice previsto dagli art. 464 ss. c.p.p. e il giudice d’appello).

 

ESTREMI NORMATIVI / PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI / SENTENZE MENZIONATE NEL TESTO


Per la disciplina dell’istituto:
-Artt. 168bis-quater c.p.
-Artt. 464bis-nonies c.p.p.
-657bis c.p.p.
-141bis-ter att. c.p.p.
-Legge 28 aprile 2014, n. 67

Sull’applicazione della lex mitior:
-Art. 2 c. 4 c.p.
-Cass. pen., SS.UU., sent. 24 ottobre 2013 (dep. 7 maggio 2014), n. 18821, Ercolano
-Cass. pen., SS.UU., 31 marzo 2011 (dep. 14 luglio 2011), n. 27919 (sulle misure cautelari)
-Art. 15 c. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966)
-Art. 49 c. 1, Carta di Nizza
-CGUE, sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C- 391/02, C- 403/02
-CGUE, sentenza 11 marzo 2008, Jager, C-420/06
-CGUE, sentenza 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11
-Art. 7 CEDU
-Corte EDU, sentenza 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia)
-Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010 (Morabito c. Italia)
-Corte cost., sentenza 19 luglio 2011 (dep. 22 luglio 2011), n. 236