L’apprezzamento sessuale su Facebook integra il reato di molestia o disturbo alle persone.

Tag di ricerca: Facebook, Molestie, Art.660CP, Art.527CP, Art.620CP, Luogo pubblico, Cass.Pen.7410/2010, Cass.Pen.24510/2010, Cass.Pen.28853/2009, Cass.Pen.7227/1984, Cass.Pen.8616/1983, Cass.Pen.9420/1982, Cass.Pen.37596/2014

 Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 2014 (dep. 12 settembre 2014), n. 37596; Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M. in proc. Delehaye.


VICENDA IN FATTO

 

Al caporedattore di un giornale viene contestato il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’articolo 660 cod. pen. “per petulanza od altri biasimevoli motivi molestava la redattrice con ripetuti e continui apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale sul fisico e sul seno nonché inviandole messaggi sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale tramite internet sulla pagina di Facebook.com in uso alla suddetta giornalista, utilizzando per non farsi scoprire uno pseudonimo e un indirizzo di posta elettronica, costringendola, a causa delle continue molestie, a modificare il modo di vestire.”

Il Tribunale di Livorno assolveva l’imputato perché “il fatto non sussiste” escludendo che si trattasse di luogo pubblico e con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato” quanto ai fatti commessi utilizzando l’indirizzo di posta elettronica in riferimento alla sentenza Cass. n. 24510 del 2010 (“l'invio di un messaggio di posta elettronica - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.” )

La Corte d’appello di Firenze condannava a un mese di arresto l’imputato motivando che la redazione di un giornale poteva considerarsi luogo aperto al pubblico così come la pagina Facebook della vittima, costituente una community aperta ed “evidentemente accessibile a chiunque”. La vittima infatti, per sottrarsi alle molestie aveva dovuto bloccare l’accesso da parte dell’imputato. Cass. n. 28853 del 2009 (“si intende aperto al pubblico il luogo in cui ciascuno puo' accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale puo' accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti.” ), con riferimento all’art. 527 cod. pen. sul reato di atti osceni Cass. n. 7227 del 1984, n. 8616 del 1983, n. 9420 del 1982.

L’imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per:
1-Violazione dell’art. 660 cod. pen. Riguardo alla nozione accolta di luogo aperto al pubblico e la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali citati. La redazione di un giornale non ha infatti il requisito della generale fruibilità.
2-Violazione di legge sulla definizione di mezzo telefonico diversa da quella di social network. Inoltre il messaggio in questione era stato inviato in chat-line privata e non tramite la pubblicazione sulla bacheca della persona offesa.
3-Decorrenza del termine di prescrizione che esclude la condanna al pagamento delle spese processuali.
4-Vizi di motivazione riguardanti il diniego di sospensione condizionale della pena.
La Suprema Corte dichiara che l’annullamento con rinvio al fine di meglio verificare o chiarire gli aspetti di fatto evidenziati, è tuttavia reso impossibile, ex art. 129 e 620, comma 1, lettera a), cod. pen., dalla intervenuta prescrizione di 5 anni del reato contravvenzionale contestato. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.


LA QUESTIONE GIURIDICA


Affinché si consumi il reato di molestia o disturbo alle persone è necessario il fatto venga commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, su questo si basa la motivazione dei giudici della Corte di Cassazione in riferimento alle due tipologie di condotte contestate: le molestie verbali realizzate negli uffici della redazione e l’invio di messaggi sulla pagina Facebook della persona offesa.
La Suprema Corte definisce l’enunciato “luogo pubblico o aperto al pubblico”, di cui all’articolo 660 cod. pen., intendendo “per luogo pubblico quello di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti, o a numero indeterminato di persone; per luogo aperto al pubblico, quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un’intera categoria, di persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo […] titolare dello ius excludendi”.
Di conseguenza, per quanto riguarda le molestie verbali negli uffici della redazione, viene accolta l’argomentazione della sentenza di secondo grado che considera la redazione di un giornale un luogo privato aperto al pubblico in base alle condizioni di accesso del titolare ma rileva che è necessario individuare almeno un elemento fattuale che confermi l’apertura al pubblico dei locali della redazione in cui si svolsero i fatti.
La seconda condotta in esame, consistente nell’invio di messaggi sulla pagina di Facebook.com della persona offesa, è considerata dalla Corte di Cassazione una molestia in un “luogo” virtuale (network o community quale è Facebook) aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete.
I giudici di Cassazione accolgono questa tesi contestando, da un lato, le argomentazioni della Corte di appello che ha equiparato la social community di Facebook al mezzo telefonico ritenendo pari il grado di invasività dei due mezzi di comunicazione, dall’altro, la mancata considerazione del fatto che i messaggi molesti erano indirizzati alla casella privata della persona offesa e non sulla sua pagina pubblica. Carenza nell’analisi della base fattuale che tuttavia non esclude che l’utilizzo di un social network come Facebook sia come accedere in un luogo aperto al pubblico e quivi per petulanza o per altro biasimevole motivo, recare a taluno molestia o disturbo.


ESTREMI NORMATIVI-PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI-SENTENZE MENZIONATE


Estremi normative: art. 527, 620, 660 cod. pen.

Precedenti richiamati nella sentenza:
-Cass. pen., sez. 5, 20 dicembre 2010 (dep. 25 febbraio 2011), n. 7410, Rv. 249601;

-Cass. pen., sez. 1 , 17 giugno 2010 (dep. 30 giugno 2010), n. 24510, Rv. 247558;

-Cass. pen., sez. 1 , 16 giugno 2009 (dep. 15 luglio 2009), n. 28853, Rv.;

-Cass. pen., 12 giugno 1984 n. 7227;

-Cass. pen., 1 giugno 1983 n. 8616;

-Cass. pen., 15 giugno 1982 n. 9420.